Araldica


Royal Protocol analizza dati ed informazioni, tra cui lo stemma, anche mediante archiviazione con l’ausilio di tecnologia a registro distribuito, nei seguenti casi:

  1. Per le successioni dell’ultimo titolare vivente nel Regno d’Italia delle famiglie nobili elencate nel Libro d’oro della nobiltà italiana (conservato presso l’Archivio Centrale dello Stato a Roma).
  • Per le famiglie iscritte negli Elenchi Ufficiali della Nobiltà Italiana 1921-1933-1934-36, che non provvidero all’iscrizione nel Libro d’oro della nobiltà italiana, e quindi non ottemperarono al riconoscimento (vedi sezione diritto nobiliare).
  • Per le successioni dall’ultimo titolare vivente nel Regno d’Italia delle famiglie di cittadinanza elencate nel Libro araldico degli stemmi di cittadinanza (conservato presso l’Archivio Centrale dello Stato a Roma).
  • Per le famiglie che da oltre 100 anni fanno uso pubblico di uno stemma di famiglia, se attestano il pubblico uso con documenti.
  • Per le famiglie risultanti nobili in uno Stato Preunitario, dopo adeguata dimostrazione del diritto (vedi sezione diritto nobiliare) allo stemma gentilizio se attestano il pubblico uso con documenti.
  • Per un nuovo stemma non nobiliare usato dalla famiglia dopo aver analizzato la richiesta e se in accordo con le norme araldiche vigenti nel Regno d’Italia.
  • Per uno stemma di famiglia o personale concesso, certificato o registrato da un Ufficiale d’Armi nominato dallo Stato, e in particolare da: College of Arms di Londra, istituito nel 1484 (completo di tutti gli ornamenti araldici-nobiliari inclusi nella Lettera Patente solo se si riferiscono a una Famiglia o Persona suddita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), purché lo stemma non sia ufficialmente riconosciuto dall’Autorità di uno Stato a un’altra Famiglia o Persona; Court of the Lord Lyon di Edimburgo, istituito nel 1532 (completo di tutti gli ornamenti araldici-nobiliari inclusi nella Lettera Patente solo se si riferiscono a una Famiglia o Persona suddita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), purché lo stemma non sia ufficialmente riconosciuto dall’Autorità di uno Stato a un’altra Famiglia o Persona.
  • Per uno stemma di famiglia o personale (limitato allo scudo) concesso, certificato o registrato da un Ufficiale d’Armi nominato dallo Stato in un paese in cui la nobiltà non è riconosciuta e protetta, e in particolare da: Office of the Chief Herald of Ireland, istituito nel 1943 (le registrazioni araldiche precedenti al 1999 sono accettate senza ornamenti araldici-nobiliari); South African Bureau of Heraldry, istituito nel 1963 (le registrazioni araldiche precedenti al 2002 sono accettate se prive di ornamenti araldici-nobiliari); Canadian Heraldic Authority, istituita nel 1988; Cronistas Rey de Armas del Regno di Spagna, fino al 2005 (gli ornamenti araldici-nobiliari sono accettati solo per i titoli nobiliari riconosciuti dal Regno di Spagna); Office of the Chief Herald of Arms of Malta, fondato nel 2019. Il tutto a condizione che lo stemma non sia ufficialmente riconosciuto dall’Autorità di uno Stato a un’altra Famiglia o Persona.
  • Per uno stemma di famiglia o personale concesso, certificato o registrato da un Ufficiale d’Armi nominato dallo Stato, e in particolare da: Kenya College of Arms, istituito nel 1968; Zimbabwe Registrar of Names, Uniforms, Badges and Heraldic Representations, istituito nel 1971.

Nella missione di Royal Protocol rientra lo studio, l’analisi e la conservazione, anche mediante strumenti digitali, dei dati e delle informazioni in materia araldica.

Pertanto, qualora, all’esito delle verifiche svolte, non risultino elementi sufficienti a comprovare la storicità o la riconducibilità documentale dello stemma, Royal Protocol si riserva di non procedere alla relativa archiviazione.

Parimenti, Royal Protocol si riserva di sospendere o revocare l’archiviazione già effettuata qualora emergano elementi idonei a ingenerare dubbi, anche solo ragionevoli, circa l’autenticità, l’attendibilità o la coerenza della documentazione o dei dati forniti.

Resta in ogni caso inteso che l’attività svolta ha natura esclusivamente documentale e non comporta alcuna forma di riconoscimento, attestazione o validazione dello stemma o dei relativi diritti.

Si precisa che qualora lo stemma non risultasse in accordo con le norme araldiche, dovrà essere modificato da un esperto araldista.

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